TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale.
Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati).
 

      1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «degli inquinamenti» sono inserite le seguenti: «atmosferici ed acustici» e dopo le parole: «della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «, il Ministro della salute»;
            b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
        «14-bis. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di limitazione della circolazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 120 a euro 360».

Art. 14.
(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti).

Art. 16.
(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti).

      1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

          a) i commi da 2 a 2-quater sono sostituiti dai seguenti:

      «2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto fino a due mesi e dell'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi a un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
      2-bis. Qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, fermo restando l'importo delle ammende di cui al comma 2, la pena dell'arresto è fino a tre mesi e, se il conducente provoca un incidente stradale, fino a sei mesi. La

      «2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

          a) con l'ammenda da euro 370 a euro 1.485 e l'arresto fino a un mese. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

          b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

          c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.


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sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è da sei mesi a due anni ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Si applicano il quinto e il sesto periodo del comma 2.
      (Si veda il capoverso 2, quinto e sesto periodo).       2-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente effettuato ai sensi del comma 2 e del presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
      (Si vedano i capoversi 2, secondo e terzo periodo, e 2-bis, secondo periodo).       2-ter. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
      2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.       2-quater. Identico.
      2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie e alle misure di sicurezza di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti»;       2-quinquies. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti»;
        2-sexies. Qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, il veicolo con il quale è stato commesso il reato è fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa, con le normali garanzie di custodia»;

          b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187»;

          soppressa


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          c) il comma 7 è sostituito dal seguente:           b) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

      «7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI»;

      «7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le sanzioni di cui al comma 2, lettera c). Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8.
      8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
      9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8».

          d) al comma 8, primo periodo, le parole: «del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 2 e 2-bis»;

          soppressa

          e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

          soppressa

      «9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8».

      (Si veda la lettera b).

      2. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni,

      2. Identico:


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sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

          a) i commi da 1 a 1-ter sono sostituiti dai seguenti:

      «1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. Se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto da due a sei mesi e dell'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni e il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

      «1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 e l'arresto fino a tre mesi. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

      (Si veda il capoverso 1, quinto e sesto periodo).       1-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da un conducente di autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente effettuato ai sensi del comma 1 e del presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

      (Si veda il capoverso 1, secondo, terzo e quarto periodo).

      1-ter. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a

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  persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
      1-bis. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater»;       1-quater. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, commi 2-quinquies e 2-sexies»;

          b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

          soppressa

      «5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore»;

          c) il comma 7 è abrogato;

          soppressa

          d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

          b) identico:

      «8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2-bis».

      «8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito con le sanzioni di cui al comma 1. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119».